(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 febbraio 2017, n. 8) IL PRESIDENTE Visto l'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilita', telecomunicazioni e interventi contributivi), il quale autorizza la Regione a definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilita', nonche' per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica; Visto l'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2014; Visto, in particolare, il comma 29 del succitato articolo 9, in base al quale i criteri, le modalita', i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialita' per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 del medesimo articolo 9 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto il proprio decreto n. 036/Pres. del 18 febbraio 2015 recante il «Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007) per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilita', telecomunicazione e interventi contributivi)»; Atteso che, in attuazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. FVG/42/2016/FRG del 29 giugno 2016 della Corte dei Conti-Sezione controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia, si e' reso necessario rivedere il regime di pubblicita' previsto nel regolamento emanato con il decreto sopra citato; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modificazioni ed integrazioni; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2651 del 29 dicembre 2016; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilita', telecomunicazioni e interventi contributivi)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI