(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia del 22 febbraio 2017, n. 8) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure
di   semplificazione   dell'ordinamento    regionale    in    materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi), il quale autorizza la  Regione  a  definire  politiche
volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive,  che
comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, al fine
di promuovere la valorizzazione e  razionalizzazione  del  territorio
regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilita', nonche'  per
sostenere  la  crescita  nel  settore   dell'edilizia   abitativa   e
contribuire  al  rilancio  dell'economia  produttiva,  commerciale  e
turistica; 
  Visto l'art. 9, commi da 26 a 34 della  legge  regionale  4  agosto
2014,  n.  15  (Assestamento  del  bilancio  2014  e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007), che autorizza  l'amministrazione  regionale  a
concedere contributi in conto capitale, nella misura massima  del  50
per cento della spesa riconosciuta ammissibile,  per  far  fronte  ai
costi effettivamente sostenuti per  la  realizzazione  di  interventi
volti a favorire il recupero, la  riqualificazione  o  il  riuso  del
patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono  o  di
sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza
sismica o del risparmio energetico, nell'ambito  delle  politiche  di
cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2014; 
  Visto, in particolare, il comma 29 del  succitato  articolo  9,  in
base al quale i criteri, le modalita', i limiti e l'ammontare massimo
ammissibile e le premialita' per la determinazione, la concessione  e
l'erogazione dei contributi di cui ai commi  26  e  27  del  medesimo
articolo 9 sono stabiliti con  regolamento,  ai  sensi  dell'art.  30
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
  Visto il proprio decreto n. 036/Pres. del 18 febbraio 2015  recante
il «Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34  della  legge
regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34
della  legge  regionale  n.  21/2007)  per  interventi  di  recupero,
riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in  stato
di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche  di  cui
all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n.  13  (Misure
di   semplificazione   dell'ordinamento    regionale    in    materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazione  e  interventi
contributivi)»; 
  Atteso  che,  in  attuazione  delle  prescrizioni  contenute  nella
deliberazione n. FVG/42/2016/FRG del 29 giugno 2016 della  Corte  dei
Conti-Sezione controllo della Regione Friuli-Venezia  Giulia,  si  e'
reso necessario  rivedere  il  regime  di  pubblicita'  previsto  nel
regolamento emanato con il decreto sopra citato; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art.  14  della  legge  regionale  18  giugno  2007  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello  Statuto  di   autonomia)   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  2651  del  29
dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento  attuativo
dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n.
15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale  21/2007),
per interventi di recupero, riqualificazione o riuso  del  patrimonio
immobiliare  privato  in  stato  di  abbandono  o  di  sottoutilizzo,
nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge  regionale
18 luglio 2014, n. 13  (Misure  di  semplificazione  dell'ordinamento
regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici,  edilizia
scolastica e residenziale pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e
interventi   contributivi)»,   nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI